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Legge 30/03/1998 n. 615. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito. 6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4. 6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3. 7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile. Art. 4 - Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso: a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni , comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienicosanitario; b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni , comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3. 2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario. 3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turisticoricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici. 4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, è concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti. 6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data del 26 settembre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 7. l contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili. 7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilità di cui all'articolo 15. Art. 5 - Interventi a favore delle attività produttive 1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni, per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997. 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienicosanitario. 3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonchè dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 e del costo per le rifiniture interne e gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali. 4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto. 6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonchè procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. 6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specifi cate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997. Art. 6 - Polizze assicurative ed assistenza fiscale 1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennuo antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione. 1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998. Art. 7 - Edilizia residenziale pubblica 1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica. 2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonchè un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3. |
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